Statuto

1. Costituzione, Denominazione, Sede E Durata

1.1. È costituita l’Associazione  di volontariato (odv) denominata GenerAzioni di stampo apartitico, apolitico e aconfessionale.

1.2. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3. L’associazione ha sede nel Comune di Arona (NO), via Monte Rosa n. 36; il cambio di sede sociale, che può avvenire unicamente all’interno del comune di Arona (NO), non comporta modifica statuaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4. La durata dell’Associazione è illimitata.

2. Finalità e attività

2.1. L’Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore delle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Arona (NO).

2.2. In particolare l’Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità: formative, culturali, ricreative, artistiche, ludico-sportive, sociali e solidaristiche.

2.3. Per la realizzazione delle suddette finalità l’associazione si propone di svolgere le seguenti attività: (i) essere un punto di riferimento per le famiglie degli alunni; (ii) promuovere la collaborazione tra la scuola e le famiglie nel totale rispetto dei rispettivi ruoli; (iii) supportare e sostenere le iniziative ed i progetti scolastici in collaborazione con Docenti e Dirigenza Scolastica; (iv) promuovere e/o realizzare attività formative, sociali, artistiche, ricreative, giochi e manifestazioni a carattere sportivo, culturale, musicale a favore del rispetto dell’ambiente e il territorio, con l’intento di creare momenti di aggregazione tra il territorio, le diverse realtà sociali, le famiglie e gli alunni; (v) operare in collaborazione con il Consiglio di Istituto, gli altri enti del territorio e le amministrazioni locali, in relazione al miglior perseguimento delle finalità istituzionali; (vi) ricercare il rapporto con le altre associazioni; (vii) divulgare informazioni in merito ai progetti ed alle iniziative promosse dall’Istituto comprensivo e dall’Associazione per le famiglie dell’Istituto stesso, attraverso strumenti e materiali digitali o cartacei, come ad esempio il sito web, la newsletter, i canali social, i volantini; (viii) promuovere la raccolta fondi o finanziamenti finalizzati ad attività e progetti; (ix) sostenere il diritto allo studio, anche attraverso azioni solidali verso le famiglie in difficoltà.

2.4. L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati e dai volontari.

2.5. In caso di particolare necessità, l’associazione può avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.6. L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

2.7. L’associazione non entra nell’ambito didattico della scuola.

3. Attività inerenti al percorso a indirizzo musicale

3.1. L’associazione GenerAzioni sostiene anche il percorso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo.

3.2. L’associazione in tal senso promuove la diffusione della cultura musicale mediante l’organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative, cercando la collaborazione con altre realtà affini sul territorio, e si propone come luogo di aggregazione nel nome di interessi comuni, quali la diffusione della musica e dell’arte.

3.3. I fondi raccolti durante gli spettacoli e i concerti, avviati come parte integrante del programma didattico del percorso, serviranno a cofinanziare le attività del percorso ad indirizzo musicale, unitamente all’Istituto Comprensivo, con trasparenza e spirito di collaborazione.

3.4 Essendo il percorso una risorsa dell’Istituto, l’associazione confida nella partecipazione dei ragazzi del percorso stesso e dei docenti di strumento per animare gli eventi proposti dall’associazione. In questo caso i proventi andranno a beneficio dell’intera comunità scolastica.

4. Criteri di ammissione degli associati

4.1. Possono aderire all’Associazione tutti i parenti di ogni grado, gli affini e i collaterali degli alunni e degli ex alunni dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

4.2. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

4.3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e l’adesione all’associazione ha durata annuale.

4.4. L’Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra tutti i generi.

4.5. Sono associati coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.

4.6. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale.

4.7. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

5. Perdita della qualifica di associato

5.1. La qualifica di associato si perde allo scadere dell’anno scolastico ed è rinnovabile tramite comunicazione al Consiglio Direttivo in cui si esprime la volontà di rimanere associato.

5.2. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso o per mancato pagamento annuale della tessera associativa.

5.3. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; in questo caso le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo.

5.4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione per gravi fatti a carico dell’associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione.

6. Diritti e doveri degli associati

6.1. Gli associati hanno diritto a: (i) partecipare a tutte le iniziative ed a tutte le manifestazioni promosse dalla associazione; (ii) partecipare alle Assemblee; (iii) conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; (iv) essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell’associazione; (v) proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; (vi) discutere e approvare i rendiconti economici; (vii) dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

6.2. Gli associati sono tenuti a: (i) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi; (ii) contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi; (iii) svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi; (iv) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell’associazione; (v) versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

6.3. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

6.4. Secondo quanto previsto dall’art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l’uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. Sono pertanto ammesse al massimo 2 deleghe.

7. Organi dell’Associazione

7.1. Sono Organi dell’Associazione: (i) l’Assemblea degli Associati; (ii) il Consiglio Direttivo; (iii) il Presidente; (iv) il Vice Presidente; (v) il Tesoriere; (vi) il Segretario.

7.2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di due anni.

7.3. Agli associati ed a coloro che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il solo rimborso delle spese sostenute e concordate con il Consiglio Direttivo.

8. L’assemblea degli Associati

8.1. L’assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

8.2. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro il 30 novembre e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’associazione.

8.3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

8.4. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: (i) deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l’anno successivo; (ii) deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente; (iii) esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo; (iv) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; (v) deliberare in merito agli indirizzi ed al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; (vi) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; (vii) deliberare in merito al regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo; (viii) fissare l’importo della quota sociale annuale.

8.5. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.

8.6. L’Assemblea è convocata, almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata e a mezzo posta elettronica ordinaria agli associati al recapito risultante dal libro degli associati. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

8.7. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.

8.8. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti gli associati.

9. Il Consiglio Direttivo

9.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 Consiglieri eletti dall’Assemblea tra i propri Soci, da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e resta comunque in carica fino all’elezione del nuovo direttivo e i suoi componenti sono rieleggibili.

9.2. Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente il Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

9.3. Il Consiglio Direttivo viene convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri o su convocazione del Presidente.

9.4. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale della seduta a cura del Segretario che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

9.5. Il Consiglio Direttivo ha il compito di: (i) svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione; (ii) esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione; (iii) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; (iv) predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta; (v) eleggere il Presidente e il Vice-Presidente; (vi) nominare il Segretario e il Tesoriere; queste due cariche sono per elezione del consiglio direttivo; (vii) deliberare circa l’ammissione degli associati; (viii) deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati; (ix) decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti; (x) presentare all’Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività svolta inerente al medesimo.

9.6. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del biennio devono dare priorità alle eventuali riserve votate ma non elette al Consiglio Direttivo, in caso di mancanza di queste ultime si effettua l’elezione di un nuovo membro (e comunque fino raggiungimento minimo dei Consiglieri) tramite Assemblea Ordinaria. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10. Il Presidente

10.1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di due anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

10.2. Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute.

10.3. È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

11. Il Tesoriere

11.1. Il tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

11.2. Il Tesoriere viene nominato all’interno del Consiglio stesso.

12. Il Segretario

12.1. Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute dell’Assemblea, riportando le deliberazioni prese e gli argomenti trattati. Il verbale di ogni seduta dell’Associazione, con le relative deliberazioni, e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente e sarà reso pubblico tramite canali informatici adeguati.

13. Il Patrimonio Sociale

13.1. Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da: (i) beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà dell’Associazione e alla stessa intestati; (ii) i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; (iii) contributi, erogazioni e lasciti diversi; (iv) fondo di riserva.

13.2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da: (i) eredità, donazioni e legati; (ii) contributi di privati; (iii) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; (iv) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; (v) entrate derivanti da convenzioni; (vi) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; (vii) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale; (viii) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.

13.3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

14. Il Bilancio

14.1. L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

14.2. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell’anno.

14.3. Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro il 30 marzo di ogni anno.

14.4. Il rendiconto economico finanziario è a disposizione di ogni associato per essere consultato a semplice richiesta scritta da inviare al Consiglio Direttivo sulle email destinate allo stesso.

14.5. È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’associazione.

14.6. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

15. Libri sociali

15.1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio.

15.2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro sette giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

16. Assicurazione dell’associazione

16.1. L’associazione deve assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

17. Convenzioni

17.1. Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente.

18. Modifiche dello Statuto e scioglimento dell’Associazione

18.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea Straordinaria dal consiglio direttivo o dalla maggioranza semplice degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea Straordinaria qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

18.2. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

18.3. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o all’Istituto Comprensivo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

18.4. In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

19. Disposizioni finali

19.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e al Codice Civile.